Skip to main content

RICONOSCIMENTO DELL’OSTEOPATIA IN ITALIA

24 Giugno 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (rep. atti n. 185/CSR), rettificato con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (rep. atti n. 190/CSR).

L’Accordo descrive l’individuazione della figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato, si descrivono le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento, si individuano le strutture ove si svolge l’attività professionale. Inoltre, si rimandano a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni la determinazione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.

Il provvedimento sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

“Art. 1 (Individuazione della figura e del profilo dell’osteopata)
L’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscoloscheletrico.

Art. 2 (Ambiti di attività e competenza)
1. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatico attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico.

2. L’osteopata opera con le seguenti modalità:

a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;

b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;

c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;

d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

Art. 3 (Contesto operativo)
1. L’osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenze o libero professionale.

Art. 4 (Valutazione dell’esperienza professionale ed equipollenza dei titoli)
1. Con successivo accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionali nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’Università di concerto con il Ministro della Salute.

Art. 5 (Clausola di invarianza)
1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Recepimento)
1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Leave a Reply

Close Menu

The Castle

Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

 

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com