16 Gennaio 2024
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto MUR sulla definizione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Osteopatia.
Il prossimo passo sarà il decreto sulle equipollenze per concludere l’attuazione della legge 3/2018.
02 Dicembre 2023
Il primo dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto che introduce la laurea triennale della professione sanitaria di Osteopatia.
Infatti nel futuro ordinamento universitario italiano sarà presente anche il corso di laurea triennale di Osteopati, stabilito dal Decreto Interministeriale n. 1563 dal ministro dell’Università e della ricerca.
Il decreto è pubblicato sul sito del MUR al link https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-n-1563-dell1-12-2023
19 Giugno 2023
Durante l’8° Congresso nazionale del ROI – Registro Osteopati d’Italia, tenutosi a Verona, è finalmente stato delineato dal Mur (Ministero dell’università e della Ricerca) il percorso formativo dell’osteopata come laurea triennale.
Ad oggi si attendono le valutazione del Cun (Consiglio Universitario Nazionale) e del CSS (Consiglio Superiori di Sanità).
Seguiranno poi i decreti attuativi per l’equipollenza dei titoli formativi e per l’istituzione degli albi presso gli Ordini TSRM e PSTRP
24 Giugno 2021
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (rep. atti n. 185/CSR), rettificato con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (rep. atti n. 190/CSR).
L’Accordo descrive l’individuazione della figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato, si descrivono le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento, si individuano le strutture ove si svolge l’attività professionale. Inoltre, si rimandano a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni la determinazione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.
Il provvedimento sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica.
“Art. 1 (Individuazione della figura e del profilo dell’osteopata)
L’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscoloscheletrico.
Art. 2 (Ambiti di attività e competenza)
1. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatico attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico.
2. L’osteopata opera con le seguenti modalità:
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.
Art. 3 (Contesto operativo)
1. L’osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenze o libero professionale.
Art. 4 (Valutazione dell’esperienza professionale ed equipollenza dei titoli)
1. Con successivo accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionali nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’Università di concerto con il Ministro della Salute.
Art. 5 (Clausola di invarianza)
1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6 (Recepimento)
1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
05 Novembre 2018
Approvazione alla Conferenza Stato-Regioni dell’accordo, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata, che identifica il profilo professionale e le competenze dell’osteopata come professionista sanitario.
I prossimi passo importante dovra essere effettuato dal Mur, che dovrà definire il percorso formativo dell’osteopata e le relative equipollenze.
“Art. 1 (Individuazione della figura e del profilo dell’osteopata) L’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscoloscheletrico. Art. 2 (Ambiti di attività e competenza) 1. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatico attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico. 2. L’osteopata opera con le seguenti modalità: a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico; b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente; c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari; d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano. Art. 3 (Contesto operativo) 1. L’osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenze o libero professionale. Art. 4 (Valutazione dell’esperienza professionale ed equipollenza dei titoli) 1. Con successivo accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionali nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’Università di concerto con il Ministro della Salute. Art. 5 (Clausola di invarianza) 1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 6 (Recepimento) 1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.”
15 Febbraio 2018
Entra in vigore la Legge 11 gennaio 2018, n.3, al cui articolo 7 si definisce l’osteopatia come professione sanitaria, nello specifico:
“Art. 7 Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico 1. Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell’osteopata e del chiropratico, per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge. 2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attivita’ e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonche’ i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita’, sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonche’ gli eventuali percorsi formativi integrativi”
22 Dicembre 2017
Il Ddl1324-b (DDL Lorenzin) è stato approvato ed é diventato legge al Senato della Repubblica Italiana.
Il provvedimento, con l’articolo 7 (ex articolo 4), individua l’osteopatia come professione sanitaria, è stato approvato in larga maggioranza.
“Si tratta di un importante traguardo anche a garanzia di tutti i cittadini che affidano all’osteopatia la propria salute.”
(L’iter delineato dal DDL Lorenzin prevede infatti, per la successiva istituzione della professione sanitaria di osteopata, la definizione delle competenze professionali e del relativo curriculum formativo, previo parere tecnico scientifico del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e con accordi sanciti in Conferenza Stato Regioni. Con decreto del Ministero dell’Istruzione (Miur) si dovrà poi definire l’ordinamento didattico della formazione universitaria delle nuove professioni, come previsto dall’articolo 3 – bis del DDL)
Da anni il DO MSc. Ost. Florian Pirola partecipa attivamente al gruppo osteopati riconosciuti al fine di promuovere dell’obbiettivo del riconoscimento dell’osteopatia tra le professioni Sanitarie in Italia.
OSTEOPATIA IN EUROPA
Nel 2016 il Comitato Europeo di Normazione CEN ha presentato al parlamento europeo le linee guida per la formazione e la pratica in Osteopatia.
OSTEOPATIA NEL MONDO
Nel 2010 lo WHO (OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità), pubblicando il “Benchmarks for Training in Osteopathy“, inserisce l’osteopatia tra le Medicine Non Convenzionali, avviando così politiche nazionali volte all’integrazione di esse nei diversi Sistemi Sanitari Nazionali dei Paesi Membri.
L’osteopatia così è stata regolarmente riconosciuta in Inghilterra, Belgio, Francia, Finlandia, Svizzera, USA, Canada, Australia, mentre in molti paesi è in fase di regolamentazione.