RICONOSCIMENTO DELL’OSTEOPATIA IN ITALIA
16 Gennaio 2024
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto MUR sulla definizione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Osteopatia.
Il prossimo passo sarà il decreto sulle equipollenze per concludere l’attuazione della legge 3/2018.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca e del
Ministero della salute, ai quali sono rispettivamente attribuite
«funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica» e «[...] funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti [...]»,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento dei
suddetti Dicasteri;
Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», come modificato
dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, e in particolare gli
articoli 4, comma 2, e 11;
Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
Viste le direttive dell'Unione europea 77/452/CEE, 77/453/CEE,
80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36CE e successive modificazioni,
concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati,
nonche' il coordinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, 19 febbraio 2009, recante la «Determinazione
delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante
«Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.
240»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, «Delega al Governo in materia
di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute», e, in particolare, l'art. 7 ai sensi del
quale, nell'ambito delle professioni sanitarie, e' individuata la
professione dell'osteopata e «con decreto del Ministro [...]
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute [...] acquisito il parere del consiglio universitario
nazionale e del consiglio superiore di sanita', sono definiti
l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia
[...] nonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n.
131, «Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione
della professione sanitaria dell'osteopata, sancito il 5 novembre
2020 e rettificato in data 23 novembre 2020», con il quale e' stata
istituita la professione dell'osteopata;
Visto il decreto del direttore generale 12 gennaio 2022, n. 39, di
costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla
definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria
in osteopatia;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di
lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso
il proprio parere nell'adunanza del 14 giugno 2023;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il
proprio parere nella seduta del 28 giugno 2023;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della
legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli obiettivi formativi qualificanti
della L/SNT/4 classe delle lauree in professioni sanitarie della
prevenzione di cui alle tabelle allegate al decreto interministeriale
19 febbraio 2009 recante la «Determinazione delle classi dei corsi di
laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 maggio 2009, n. 119, sono integrati come segue:
a) dopo il periodo: «I laureati nella classe, ai sensi dell'art.
6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26
febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,»
e' aggiunto il seguente periodo: «nonche' ai sensi della legge 1°
febbraio 2006, n. 43, e della legge 11 gennaio 2018, n. 3,»;
b) il periodo «I laureati nella classe delle professioni tecniche
della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale
attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e
sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli
alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria»
e' integrato come segue: «e, infine, attivita' di prevenzione e
mantenimento della salute tramite approcci e tecniche osteopatiche.»;
c) dopo il paragrafo relativo alla professione sanitaria
dell'assistente sanitario, e' aggiunto il seguente paragrafo:
«Nell'ambito della professione sanitaria dell'osteopata, il laureato
e' un operatore sanitario cui competono le attribuzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131; ovvero
e' quel professionista sanitario che svolge in via autonoma, o in
collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione
e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di
disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell'ambito
dell'apparato muscolo scheletrico. In riferimento alla diagnosi di
competenza medica e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo
aver interpretato i dati clinici, il laureato in osteopatia riconosce
l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed
effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la
palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la
presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema
muscolo scheletrico. Egli pianifica il trattamento osteopatico e
predispone modalita' di trattamento selezionando approcci e tecniche
osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne,
adeguate al paziente ed al contesto clinico; esegue, in sicurezza e
nel rispetto della dignita' e della sensibilita' del paziente, il
trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e
selezionate per il singolo paziente; valuta gli esiti del trattamento
osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up
condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e con altri
professionisti sanitari; al fine di prevenire alterazioni
dell'apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il
soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa
il paziente nelle abilita' di autogestione dell'organismo e ne
pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri
professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra
metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale
riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico
inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o
peggiorano. Svolge l'attivita' professionale, di ricerca, di
formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le
sue competenze professionali, in regime di dipendenza o
libero-professionale.».
2. Nella tabella delle attivita' formative indispensabili della
classe, le attivita' formative «Di base» sono integrate come segue:
a) nell'ambito disciplinare «Scienze propedeutiche», dopo il
settore scientifico-disciplinare «SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e
del territorio», sono inseriti i seguenti settori
scientifico-disciplinari (di seguito, SSD): MED/02 - Storia della
medicina; ING-IND/34 - Bioingegneria;
b) nell'ambito disciplinare «Scienze biomediche», dopo il SSD
«MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica», e' inserito il
seguente SSD: MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa.
3. Nelle attivita' formative «Caratterizzanti» della tabella delle
attivita' formative indispensabili della classe:
a) e' aggiunto il seguente ambito disciplinare ed i relativi SSD:
+---------------------+---------------------------------+-----+-----+
| |MED/50 - Scienze tecniche mediche| | |
| |e applicate | | |
| |MED/34 - Medicina fisica e | | |
| *Scienze |riabilitativa | | |
|Osteopatiche |MED/33 - Malattie dell'apparato | | |
| |locomotore | | |
| |MED/48 - Scienze infermieristiche| | |
| |e tecniche neuro-psichiatriche e | | |
| |riabilitative | | |
+---------------------+---------------------------------+-----+-----+
b) nell'ambito disciplinare «Scienze della prevenzione e dei
servizi sanitari», dopo il SSD «MED/50 - Scienze tecniche mediche
applicate», e' aggiunto il seguente SSD: MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate;
c) nell'ambito disciplinare «Scienze interdisciplinari cliniche»,
prima del SSD «MED/26 - Neurologia», e' aggiunto il seguente SSD:
MED/25 - Psichiatria;
d) nell'ambito disciplinare «Scienze umane e psicopedagogiche»,
prima del SSD «MED/02 - Storia della medicina», e' aggiunto il
seguente SSD: M-PSI/08 - Psicologia clinica;
e) nell'ambito disciplinare «Scienze del management sanitario»,
dopo il SSD «SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro», e' aggiunto il seguente SSD: MED/43 - Medicina legale;
f) nell'ambito disciplinare «Scienze interdisciplinari», dopo il
SSD «VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria», sono inseriti
i seguenti SSD: M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita'
motorie; M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' sportive.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2023
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Il Ministro della salute
Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 83



